PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 2.
(Elezioni della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:

      «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e di candidate, presentati secondo un determinato ordine in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi del totale; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La lista è formata da un numero complessivo di candidati e di candidate non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione»;

          b) dopo il numero 6) del primo comma dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

      «6-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere».

 

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Art. 3.
(Elezioni del Senato della Repubblica).

      1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e di candidate, presentati secondo un determinato ordine in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi del totale; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La lista è formata da un numero complessivo di candidati e di candidate non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
      4-bis. Sono dichiarate inammissibili le liste che non rispettano i requisiti previsti dal comma 4, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere».

Art. 4.
(Norma finale).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle tre elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge.